Viaggio
Società

Viaggio annullato per Covid19: i consigli di IONONCICASCO.IT

Tempo di lettura: 3 minuti

Ritorna l’appuntamento con i consigli di iononcicasco.it. Questa settimana parliamo di un argomento che tocca un gran numero di italiani.

Viaggio annullato a causa del Coronavirus? Hai diritto alla restituzione dell’intera somma versata ma devi anche sapere che la situazione normativa attuale è parecchio intricata.

L’emergenza sanitaria e il conseguente lockdown hanno di fatto neutralizzato la possibilità di viaggiare. L’avvento inaspettato della pandemia ha creato problemi di non poco conto soprattutto per i viaggi acquistati in anticipo.

Lotte a colpi di voucher

Numerosi sono gli italiani che in questi giorni si sono trovati a combattere con le compagnie di volo, le agenzie e i tour operator in una battaglia a suon di voucher. Il punto di partenza è il diritto del consumatore di ottenere il rimborso nel caso in cui la vacanza sia stata cancellata a causa del Coronavirus.

Tuttavia lo scenario post emergenziale nella pratica sembrerebbe molto lontano dalla teoria.

Sebbene numerosi viaggiatori italiani abbiano ricevuto una piena assistenza dalle agenzie alle quali si sono rivolti o dalle compagnie aeree, sono ancora troppi quelli che attualmente si trovano in uno stato di totale compressione dei propri diritti.

La normativa contrattuale

L’emergenza sanitaria e il conseguente divieto di spostamenti costituisce una causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione, un po’ come per l’annullamento delle nozze dovute al covid – 19.

Il divieto di spostamenti impedisce di fatto l’esecuzione della prestazione, ovvero il viaggio.

Tale impedimento, infatti, non soltanto è indipendente dalla volontà del debitore, ma è anche imprevisto ed imprevedibile, cioè nessun contraente al momento della stipulazione del contratto di viaggio poteva prevedere l’avvento della pandemia.

Stando ai principi civilistici in materia contrattuale, detta impossibilità sopravvenuta determina la risoluzione del contratto proprio perché la prestazione è diventata impossibile.

Questo significa che in base alle disposizioni del codice civile hai diritto a ricevere quanto avevi già versato

L’art. 1256 c.c. infatti recita:

“L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.”

Volendo essere più specifici occorre sottolineare che sei tutelato anche dal codice del turismo. In particolare dall’articolo 42 che disciplina i diritti del turista in caso di recesso o annullamento del servizio.

Per comodità ti citerò soltanto le parti che ci interessano e non l’intero articolo, il turista:

“ Ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore, previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli e’ rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta”.

Insomma un ventaglio di facoltà ben variegato.

Ho diritto al voucher o al rimborso?

Fin qui tutto sembra semplice, ora però ti domanderai:

Ma se ho diritto al rimborso perché l’agenzia vuole appiopparmi il voucher?

Devi sapere che diversi Stati Membri dell’UE, tra questi anche l’Italia, hanno adottato una normativa a carattere emergenziale in aperto contrasto con regolamenti e direttive dell’Unione Europea.

Mi sto riferendo al Decreto Cura Italia nella parte in cui ha previsto l’emissione dei voucher senza la possibilità per il consumatore di scegliere liberamente se accettarlo o richiedere il rimborso integrale.

Il Decreto, già convertito in legge, con l’intento di sollevare il settore del turismo ha reso di fatto obbligatoria l’emissione del voucher limitando fortemente i diritti dei consumatori.

La reazione della Commissione Europea

Il Codacons si è mobilitato per difendere i diritti dei viaggiatori. Ha infatti presentato un esposto alla Commissione Europea contro i voucher quale unico strumento di rimborso per i consumatori.

La Commissione Europea ha accolto l’esposto ed è intervenuta con delle formali raccomandazioni nei confronti dell’Italia al fine di rimuovere l’obbligatorietà del voucher e attribuendo il diritto al consumatore di scegliere tra il voucher e il rimborso. Se l’Italia non si adegua alle Raccomandazioni provenienti dalla Commissione Europea rischia che Bruxelles avvii una procedura d’infrazione.

A tale proposito si è pronunciata anche l’autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Essa ha sottolineato l’esistenza del contrasto tra la normativa italiana e quella Europea ed ha comunicato al Governo e al Parlamento, per mezzo di un comunicato stampa, che in caso di permanenza del conflitto, l’autorità “Interverrà per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni di fonte comunitaria disapplicando la normativa nazionale con esse contrastanti”.

Come faccio ad ottenere il rimborso?

Se il voucher non ti aggrada e preferisci ricevere la restituzione del tuo denaro, ti consigliamo di contattare direttamente la compagnia di volo, l’agenzia o il tour operator mediante posta elettronica certificata (PEC) e comunicare la tua richiesta di rimborso allegando alla mail anche la ricevuta dei pagamenti e il titolo di viaggio. Nel corpo della mail indica la normativa richiamata all’interno di questo articolo. Mi raccomando conserva la ricevuta e l’accettazione della pec.

In caso di diniego da parte della compagnia ti consiglio di contattare il tuo avvocato di fiducia per adire il giudice competente ed ottenere giustizia.

A cura di
Dott.ssa Maria Guarino
Leggi anche:Ripartiamo dall’Europa: viaggiare in sicurezza quest’estate si può
Ti sei perso il Cronache di un Borderlain di questo mese? Clicca qui

Leave a Response