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Società

Lavoratori domestici: cosa cambia per loro nel 2021

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Il 2020 è stato un anno complesso per tutti: i datori di lavoro, in particolare, hanno dovuto far fronte alla duplice difficoltà di tutelare i loro dipendenti e contemporaneamente preservare la propria salute

In particolare, ad aver risentito in maniera maggiore di tutte le implicazioni dell’epidemia da Covid-19 sono stati i lavoratori domestici. Infatti chi lavorava come colfbadante, baby-sitter ha dovuto fare i conti con i grossi impedimenti che l’emergenza sanitaria comporta per coloro che lavorano a stretto contatto con le persone.

In data 8 settembre 2020 è stato rinnovato il CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) del lavoro domestico.  Il nuovo CCNL contiene interessanti novità sia dal punto di vista della retribuzione sia per quanto riguarda l’inquadramento contrattuale di colf, badanti e baby-sitter, che vengono identificati in un’unica e nuova figura professionale, quella di assistente familiare.

Il nuovo CCNL è entrato in vigore dal 1° ottobre 2020 e scadrà il 31 dicembre 2022.  Quali sono le principali novità introdotte? Ve le raccontiamo in 4 punti.

1- Cambia il nome del ruolo e vengono istituiti 4 livelli

La prima grande novità è nel nome. Con il CCNL 2020 viene meno la distinzione tra badante, colf e baby-sitter: i tre ruoli sono inclusi nella dicitura di “assistente familiare”, che può occuparsi di assistenza alle persone o di pulizia dell’ambiente. L’articolo 9 prevede inoltre la suddivisione degli assistenti familiari in 4 livelli (A, B, C, D), a seconda della loro mansione e delle loro competenze.

Viene poi introdotta la figura dell’assistente familiare educatore formato, dipendente della famiglia che svolge funzioni di supporto, nell’ambito di progetti educativi e riabilitativi, a persone non autosufficienti e bambini con particolari problemi di apprendimento o disabilità.

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2- Aumento degli stipendi

L’articolo 35 del CCNL aggiornato prevede un incremento delle retribuzioni minime contrattuali: ciò comporta aumenti in busta paga dagli 8 ai 16 euro circa.

Il nuovo CCNL prevede l’introduzione delle indennità aggiuntive: una delle novità più rilevanti, che ha validità già dal 1° ottobre 2020, consiste nell’importo riconosciuto ai baby-sitter: fino al compimento dei 6 anni di ciascun bambino assistito, i lavoratori inquadrati nel profilo B Super hanno diritto ad un’indennità di 15,76 euro mensili, 0,70 euro all’ora. Ai lavoratori di livello C o D Super, che assistono più di un soggetto non autosufficiente, è inoltre riconosciuta un’indennità mensile di 100 euro (0,58 euro all’ora).Sono inoltre previste indennità per i lavoratori in possesso della certificazione di qualità.

3- Estensione del periodo di prova e dei permessi per formazione personale

L’articolo 12 modifica in modo significativo la regolamentazione del periodo di prova rispetto alla precedente disciplina, estendendo a 30 giorni la durata del periodo di prova per i lavoratori in regime di convivenza, indipendentemente dal loro livello di inquadramento. Per i restanti rapporti di lavoro il periodo di prova è di 8 giorni di lavoro effettivo. Rispetto al precedente CCNL, viene espressamente specificato che l’apposizione del periodo di prova, ovviamente retribuito, deve risultare da atto scritto.

Inoltre, i lavoratori assunti a tempo pieno e indeterminato con anzianità di almeno sei mesi possono usufruire di 40 ore annue di permesso retribuito per frequentare corsi di formazione professionale specifici. Se i corsi sono riconosciuti e finanziati da Ebincolf, il permesso arriva a 64 ore annue. Il tutto per conseguire il cosiddetto «patentino di qualità» dei lavoratori domestici, che punta a certificare le competenze acquisite tramite corsi di formazione. Chi raggiungerà la certificazione di qualità (che è ancora in fase di attuazione) avrà diritto a un’ulteriore indennità da 8 a 10 euro in base al livello di inquadramento.

4- Introdotto il congedo per le donne vittime di violenza di genere

Un’altra novità del nuovo CCNL del lavoro domestico si uniforma agli altri CCNL, inserendo al suo interno il congedo per le donne vittime di violenza di genere, introdotto nel nostro ordinamento dall’articolo 24, D.Lgs. 80/2015.

L’articolo 21 del nuovo contratto del lavoro domestico dispone il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un massimo di 3 mesi per le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere. Questi percorsi devono essere debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio; tale congedo può essere distribuito su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di 3 anni. Durante il periodo di congedo la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione.

Serena Zoe Lombardi
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Serena Zoe Lombardi
Nata nel 1995, curiosa e sognatrice, capisce di voler insegnare vivendo una grande e sofferta storia d’amore con il latino e greco. Laureata in Lettere Antiche tra passione e lacrime, mentre insegue il suo sogno legge, canta, si commuove (spessissimo) e chiacchiera con chiunque le si pari davanti.